Misure della Regione Lombardia per il contenimento del contagio da Coronavirus

Inviato da (non verificato) il 2 Marzo 2020

Prefettura di Brescia - Decreto 1 marzo 2020

      Misure Regione Lombardia

    Vigenza 02.03.2020 – 08.03.2020

 

  • Bar e pub

Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Il criterio di riferimento è il servizio a sedere ai tavoli presenti nei locali, senza alcuna limitazione di orari.

 

  • Altre attività commerciali diverse da bar e pub

L’apertura delle altre attivita' commerciali diverse da quelle di cui sopra è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

 

In ragione della necessità di individuare un criterio da applicare in modo omogeneo sul territorio, in via interpretativa e in analogia con quanto previsto per i comprensori sciistici, deve essere assicurata la presenza di un massimo di persone calcolata a partire dalla superficie in mq dell’area di vendita, ridotta ad un terzo: es. locale di mq 60, n. massimo di persone pari a 60:3 = 20. La superficie in mq è individuata nella SCIA.

 

La disposizione si riferisce a tutti gli esercizi, ivi compresi quelli di vicinato, i piccoli, medi e grandi esercizi, e anche gli alimentari.

I mercati all’aperto non soggiacciono a nessuna limitazione, né di orari né di giorni né di attività.

 

  • Eventi e competizioni sportive. Piscine e palestre. Interpretazione congiunta degli artt. 2, comma 1, lett.a), e comma 3, del DPCM adottato e sottoscritto il 1.03.2020

Art. 2, comma 1, lett. a). Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 del DPCM per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

Art. 2, comma 3. Sospensione delle attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Interpretazione congiunta degli artt. 2, comma 1, lett.a), e comma 3, del DPCM adottato e sottoscritto il 1.03.2020

L’art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro. La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia.

 

 

  • Comprensiori sciistici

È consentito lo svolgimento delle attivita' nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.).

 

  • Manifestazioni organizzate

Sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

 

Nella sospensione rientrano anche le fiere.

 

  • Luoghi di culto

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Di concerto con le Autorità Ecclesiastiche si soprassiede fino a venerdì alle celebrazioni delle Messe feriali.

Per quanto riguarda gli oratori, sono sospese tutte le attività formative aggregative e sportive ed è disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico.

All’interno della disposizione riguardante i luoghi di culto rientrano anche i matrimoni e i funerali, ovviamente nei limiti della distanza tra persone di almeno un metro.

 

  • Musei

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a

condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

 

È importante e opportuno assicurare un sistema di conta-persone per contingentare le presenze.

 

  • Biblioteche

Sono aperte soltanto per i prestiti di libri e per lo scambio librario.

 

 

 

  • Scuole e Università

Sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza.

 

I locali ove si svolge l’istruzione saranno sottoposti all’ordinaria e straordinaria pulizia senza necessità di sanificazione.

Le segreterie delle scuole rimangono aperte: l’attività scolastica è sospesa mentre prosegue, trattandosi di pubblici uffici, l’attività amministrativa.

La riunione tra professori avranno luogo a discrezione del Dirigente scolastico.

 

  • Procedure concorsuali

Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020.

 

  • Incontri o riunioni

Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

 

  • Limitazioni di accesso nelle aree degenza

Limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

 

  • Limitazione dell’accesso residenze sanitarie assistenziali

Rigorosa limitazione dell'accesso agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

 

  • Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario

Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale.

Classe comunicato
Sicurezza e ordine pubblico